Lo Statuto

Art. 1. – Denominazione e sede

È costituita Bitcoin Sicilia (di seguito più brevemente anche l’“Associazione”), con sede a Palermo.

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 2. – Finalità

Bitcoin Sicilia è un’associazione non riconosciuta apartitica, che non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Persegue i seguenti scopi:

  • diffondere la conoscenza delle criptovalute e della blockchain tra appassionati del settore e quanti siano ad esse interessati;
  • rappresentare luogo d’incontro fra persone, enti ed associazioni del settore;
  • favorire confronti, assemblee, workshop e conferenze sui temi delle criptovalute e della blockchain.
Art. 3. – Attività

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali, come organizzazione di eventi, meetup, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di diapositive e documenti;
  • attività di formazione, come corsi di aggiornamento teorico/pratici, gruppi di studio e di ricerca;
  • attività di divulgazione, come creazione di un sito web dedicato, riproduzione dello svolgimento di eventi, pubblicazione degli atti e dei risultati di seminari, studi e ricerche;
  • altre attività comunque connesse.
Art. 4. – Soci

Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno che potrà essere approvato.

I soci dell’Associazione si distinguono in

  1. soci fondatori: sono coloro i quali ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
  2. soci ordinari: sono le persone fisiche che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario siano in grado di partecipare alla vita e contribuire ai bisogni dell’Associazione e la cui richiesta di ammissione sia accolta;
  3. soci onorari: sono le persone che l’Assemblea invita a divenire tali per essersi distinte nel campo della conoscenza delle criptovalute e della blockchain o abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell’Associazione;
Art. 5. – Ammissione dei Soci

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, uno dei quali componente del Consiglio direttivo.

Per i soci onorari e per i soci sostenitori provvede direttamente il Consiglio Direttivo, verificata la disponibilità dell’interessato.

Art. 6. – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di essere informati sulle sue attività, di partecipare all’Assemblea. Essi svolgono la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

I soci, ad eccezione di quelli onorari, devono versare nei termini la quota sociale. e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

I soci maggiorenni e in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Art. 7. – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che abbia saldato la propria quota annuale, il socio è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente provvede ad annotare nell’apposito Libro dei Soci la radiazione.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive inerenti e giustificate.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, mediante avviso scritto o mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo, quando lo ritenga necessario, o a richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– approva il rendiconto;

– approva il regolamento interno;

– fissa l’importo della quota sociale annuale;

– elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;

– delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente dell’Associazione. Lo svolgimento e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunti in un verbale redatto dal segretario che il Presidente, all’apertura di ogni seduta, indica tra i partecipanti.

Il verbale è sottoscritto da entrambi ed ogni socio ha diritto di consultarlo e richiederne copia.

Art. 11 – Validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

L’assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto, con decisione deliberata a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e almeno due voti favorevoli dei soci fondatori; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci e due voti favorevoli dei soci fondatori.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione ed il rendiconto.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea che convoca. Nomina il Vice-presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento, tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 14 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 – Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale coincide ordinariamente con l’anno solare. 

Il rendiconto dell’Associazione relativo all’esercizio sociale riepiloga tutte le entrate e le spese.

È predisposto dal Consiglio direttivo e viene depositato a disposizione dei soci presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima della data fissata per la sua approvazione.

Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 16 – Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’eventuale scioglimento potrà essere deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 11, quarto comma.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.